Quali sono le sanzioni per chi organizza in autonomia gite, tour e soggiorni di gruppo?

In Lombardia la legge regionale dedicata al turismo è sufficientemente chiara e definisce in maniera rigorosa le sanzioni in cui si può incorrere.

Di seguito troverete un estratto di legge con tutte le indicazioni: 

Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 12

(Associazioni pro loco)

1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla presente legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.

2. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella regione Lombardia, che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.

3. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco. Con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo.

4. La Giunta regionale provvede, tramite la direzione competente per materia, alla gestione dell'albo regionale di cui al comma 3.

5. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

6. Le associazioni pro loco possono organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale e in quelli contigui, ad eccezione delle iniziative attuate con altre associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi e collaborazioni. Al di fuori di tali casi le pro loco devono avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate 

Art. 69

(Sanzioni)

1. Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.

2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:

a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 57, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la SCIA;

b) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro.

3. Sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000:

a) le associazioni previste dall'articolo 66 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente titolo o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

b) le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 67, che contravvengono agli obblighi ivi previsti.

4. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.

5. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la SCIA.

6. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA.

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.

8. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.

9. Fermo il disposto di cui al comma 2, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.

11. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva. 

Art. 66

(Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, con riconoscimento formale a livello nazionale da parte di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale e in almeno tre province.

2. Le associazioni di cui al comma 1, senza la presentazione della SCIA di cui all'articolo 58, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni, secondo gli scopi statutari, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 61 e 62 della presente legge.

3. Le stesse associazioni di cui al comma 1, possiedono, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

4. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale di cui al comma 1, presentano domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

5. Con decreto del dirigente competente per materia viene individuata la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 4 e le modalità di svolgimento dell'attività.

6. L'apertura delle sedi, nelle quali le associazioni di cui al presente articolo esercitano le proprie attività, è soggetta a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui vengono svolte le stesse.

7. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 2 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000. 

Art. 67

(Associazioni, gruppi sociali e comunità)

1. L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni del presente titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

2. Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.

3. Gli organizzatori di viaggi di cui all'articolo 66 e al presente articolo stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, coerente alla normativa statale vigente in materia.

4. Gli organizzatori di viaggi di cui al comma 3 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.

5. Gli enti locali e le scuole devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi, per i soli enti locali, i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali e quelli svolti a esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere assicurati.

6. E' fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 1 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000. 


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